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Valorizzazione e protezione dell’Italian Food

L’Italia, è contemplata come la patria del buon cibo, la patria della pizza, dell’olio extravergine d'oliva, del vino, della pasta... Questi prodotti (solo per citarne alcuni) rappresentano una leva ineludibile per l’economia italiana in tutto il mondo. Il cosiddetto Made in Italy è un patrimonio di valore ineguagliabile, anche se non sempre le piccole e medie imprese italiane, riescono a tutelare e a diffondere la cultura dei loro prodotti, al di fuori della propria area produttiva.

“Made in Italy” è un concetto difficilmente riconducibile ad una definizione univoca, vista la molteplicità di contributi a proposito, provenienti da coloro che hanno apportato approfondimenti e provvedimenti in quanto a normazione nazionale e comunitaria. In ogni caso, ci si riferisce in generale al “Made in Italy”, quando si parla di “bene e servizio prodotto in Italia”, e comunemente, quando si pensa al Made in Italy, in particolare all’estero, si associa subito l’area del food&beverge.

“Made in Italy” dovrebbe essere sinonimo di garanzia e qualità del prodotto e per quanto concerne la tutela civile e penale nell'agroalimentare, essa può riguardare sia l’alimento stesso, sia il marchio. Quest’ultimo, ovvero il marchio, ha la funzione di identificare la provenienza del prodotto da un determinato produttore e renderlo distinto da altri. Non rientrano fra i marchi, ma costituiscono un segno di riconoscimento di prestigio, le denominazioni (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP).

Le denominazioni di origine protetta (DOP) – che per i vini divengono denominazioni di origine controllata (DOC) e denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG) – sono un marchio di tutela giuridica della denominazione, di concessione dell'Unione europea per quegli alimenti, le cui esclusive peculiarità qualitative, dipendono dal territorio in cui sono stati prodotti. L'ambiente geografico annovera e fattori naturali, e fattori umani (ovvero tecniche produttive uniche etc.) che, armonizzati ad arte, consentono l’ottenimento di un prodotto UNICO e INEGUAGLIABILE al di fuori di quella circoscritta determinata zona di produzione. Le IGP si differenziano dalla DOP per la maggiore permissività nella concessione dell’etichetta sulla provenienza delle materie prime.

A livello comunitario il Reg. UE 1169/2011 (art. 9) prevede che le etichette dei prodotti alimentari debbano obbligatoriamente riportare le seguenti indicazioni:

la denominazione dell’alimento;

l’elenco degli ingredienti;

qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranze;

la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;

la quantità netta dell’alimento;

il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;

le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;

il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare;

il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26 del Regolamento stesso;

le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;

per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;

una dichiarazione nutrizionale


Le etichette dovranno risultare trasparenti nel contenuto e ben visibili (anche nel posizionamento), con caratteri di grandezza definita in base alle dimensioni della confezione.

 

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